Statuto

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Articolo 1 – Costituzione e sede e caratteristiche

  1. E’ costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione”.
  1.  “Accademia Italiana Cure Primarie ETS”, di seguito “AICP ETSda ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di VERONA.
  2. L’acronimo ETS potrà essere utilizzato solo all’iscrizione della Associazione al Registro Unico del Terzo Settore e sarà obbligatorio il suo uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Con delibera del Consiglio Esecutivo potrà istituire sedi operative anche altrove; l’ Assemblea generale potrà variare la sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria, con obbligo in ogni caso di darne comunicazione agli Enti preposti.
  4. AICP ETS
    1. ha come vision associativa un sistema di Cure Primarie di tipo comprensivo e proattivo (Comprehensive Proactive Primary Health Care) dove siano collocati professionisti aggiornati e competenti sul modello olistico proposto da WONCA ed in linea coi principi espressi dalla Dichiarazione di Alma Ata e dalla Carta di Ottawa, con una formazione, post laurea e permanente, riconosciuta e capace di soddisfare i bisogni di salute dell’individuo e della collettività
    2. riconosce il diritto fondamentale dell’individuo alla salute in accordo all’articolo 32 della Costituzione Italiana
    3. è apartitica, aconfessionale, non lucrativa, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale
    4. ha durata illimitata ma potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea generale.

Articolo 2 – Scopi sociali e attività di interesse generale

L’associazione che non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale,  delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi di cui all’art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Pertanto AICP ETS intende contribuire in ambito nazionale ed internazionale all’affermazione:

  1. della Definizione Europea di medicina generale edita da WONCA Europa
  2. del miglioramento della qualità della vita  degli individui presenti in Italia e delle loro comunità favorendo:
    1. elevati standard assistenziali nelle cure primarie
    2. la promozione per l’individuo, nel contesto della sua famiglia e della comunità in cui vive, di cure personali, comprensive e continue,
    3. lo sviluppo delle istituzioni accademiche e di ricerca della medicina generale e delle cure primarie,
    4. l’incoraggiamento e lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo scientifico e professionale italiano e con una specifica vocazione internazionale

 AICP ETS si pone come obiettivi:

  1. divulgare esperienze ed informazioni e prassi relative alla formazione, alla ricerca e ai modelli assistenziali della medicina generale e delle cure primarie nelle sue molteplici segmentazioni e presentazioni
  2. rappresentare sul piano scientifico, formativo, culturale e mediatico le cure primarie nell’ambito regionale, nazionale ed internazionale anche relativamente al riconoscimento tra le Società scientifiche nazionali accreditate ai sensi della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e del Decreto del Ministero della Salute del 2 Agosto 2017
  3. essere riconoscibile interlocutore con le istituzioni locali e regionali e nazionali sul tema delle Cure Primarie
  4. organizzare, promuovere e collaborare alla formazione sanitaria e socio-sanitaria di ogni ordine e grado, formale e non formale, dei professionisti della salute anche per mezzo della Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM)
  5. organizzare, promuovere e collaborare a progetti ed attività dedicate alla collettività nell’ambito della partecipazione comunitaria alla salute ed ai servizi sanitari; alla promozione della salute; alla prevenzione da primaria a quaternaria; alle tematiche del fine vita, del testamento biologico e delle disposizioni anticipate di trattamento.

AICP ETS  si  dichiara autonoma ed indipendente, anche nei suoi legali rappresentati, in riferimento al non esercizio di attività’ imprenditoriali o partecipazione ad  esse,  ad eccezione delle attività’ svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM)

AICP ETS non svolge attività sindacale.

L’associazione può esercitare con delibera del Consiglio Esecutivo, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Attività

  1. Organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i professionisti delle cure primarie, per tutor e docenti,
  2. Iniziative di ricerca promosse autonomamente o in collaborazione con altre società o organismi scientifici o commissionate da istituzioni, organismi, enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
  3. Collaborazione alla definizione di linee-guida e posizioni condivise su temi generali, professionali e clinici;
  4. Istituzione di borse di studio riservate a studenti ed operatori sanitari in formazione e non
  5. Promozione di iniziative editoriali e divulgative
  6. Presenza di una qualificata rappresentanza in comitati, commissioni e ovunque sia prevista la presenza di esperti nell’area delle cure primarie;
  7. Collaborazione con l’università e i dipartimenti universitari;
  8. Collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
  9. Promozione dell’attività di aggiornamento professionale e di educazione permanente, in qualità di provider di formazione, nei confronti degli associati e di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari con programmi annuali di attività formative ECM di tipo residenziale e a distanza.
  10. Promozione alla partecipazione degli associati agli eventi del network allargato WONCA ed alle sue opportunità

Articolo 4 – Soci della associazione

  1. AICP ETS è costituita da soci ordinari e soci affiliati
    1. possono essere soci ordinari le persone fisiche che svolgono attività tecnico-professionale e\o didattica nell’ambito delle cure primarie e dei vari segmenti dell’Assistenza Distrettuale come inteso dai nuovi LEA del DPCM 12 Gennaio 2017, nell’attività accademica pre e post laurea relativa ai Settori Scientifico Disciplinari connessi con la specificità delle Cure Primarie e nelle formazioni professionali extra-universitarie istituzionali
    2. possono essere soci affiliati gli enti diversi dalle persone fisiche quali le persone giuridiche, le associazioni, consorzi, comitati, organizzazioni riconosciute e non, cooperative, strutture proprie del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, istituti di ricerca, IRCSS, fondazioni, società scientifiche, comitati editoriali che:
      1. godano di autonomia
      2. siano chiaramente identificabili da uno statuto o da una delibera aziendale\regionale o da un decreto ministeriale
      3. confermino di aderire agli scopi sociali di AICP ETS
      4. posseggano uno statuto o atto costitutivo non confliggente con gli scopi sociali di AICP ETS        
      5. non siano dirette o indirette emanazioni di aziende commercialmente attive nella produzione di beni destinati alla salute umana quali farmaci o parafarmaci, protesi, tecnologia diagnostica potendo garantire e dimostrare l’assenza di conflitti di interesse tra salute e profitto aziendale
      6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Esecutivo, nel libro degli associati, che deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
      7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Esecutivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione
  1. Lo status di socio non è trasmissibile
  2. I soci ordinari sono tenuti
    1. a conoscere e rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Associativo;
    2. a osservare i principi e gli scopi dell’Associazione e a favorirne le attività;
    3. a corrispondere la quota associativa minima annuale;
      1. La quota associativa minima annuale è riferita all’anno civile (dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno);
      2. In caso di socio che corrispondesse una quota associativa superiore al minimo, la differenza tra le due quote sarà automaticamente intesa come “contributo associativo straordinario”
      3. in caso di socio manchevole nel corrispondere la quota associativa minima annuale successiva alla prima adesione, questo
        1. vede sospeso il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo in seno alle assemblee sociali
        2. vede sospeso il proprio diritto di voto nelle assemblee sociali ma garantito il diritto di parola e partecipazione
    4. a fornire il modulo delle privacy debitamente compilato;
    5. a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi associativi
  3. I soci affiliati
    1. sono tenuti a conoscere e rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Associativo;
    2. sono tenuti a osservare i principi e gli scopi dell’Associazione e a favorirne le attività;
    3. sono tenuti a corrispondere la quota minima di affiliazione annuale
      1. La quota minima di affiliazione annuale è riferita all’anno civile (dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno);
      2. In caso di socio che corrispondesse una quota di affiliazione  superiore al minimo, la differenza tra le due quote sarà automaticamente intesa come “contributo di affiliazione straordinario”
    4. godono del diritto di voto in seno alle assemblee sociali in modo unitario, ovvero come espressione dell’Ente rappresentato e  il voto di un socio affiliato vale tanto quanto il voto di un socio ordinario
    5. partecipano al nomenclatore della rappresentatività di AICP ai fini del Decreto del Ministero della Salute del 2 Agosto 2017 nel computo dei propri iscritti

I soci ordinari o affiliati hanno diritto ad esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’art.         15 del presente Statuto.

  1. Lo status di socio/a decade nei seguenti casi:
    1. dimissione volontaria;
    2. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Esecutivo, pronunciata contro il socio o la socia che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che;
      1. con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio,
      2. non dimostri adesione ai valori associativi né persegua gli scopi sociali.

Il socio radiato ha la facoltà di appellarsi all’Assemblea generale che deve essere convocata entro 30 giorni dalla ricevuta scritta della richiesta di appello affinchè sentite le controdeduzioni deliberi in modo definitivo.

  1. il mancato corrispettivo della quota minima associativa annuale o della quota minima di affiliazione non comporta l’esclusione dal libro soci
  2. I soci ordinari aderiscono all’associazione mediante domanda scritta autografa e successiva attestazione della quota associativa minima
    • i richiedenti vengono iscritti nel Libro soci/socie in seguito alla prima deliberazione utile del Consiglio Esecutivo
  3. I soci affiliati aderiscono all’associazione mediante domanda scritta autografa del rappresentante legale accompagnata da
    1. copia dello statuto
    2. identificazione del proprio portavoce se diverso dal rappresentante legale
    3. attestazione del versamento della quota minima di affiliazione
  4. i richiedenti vengono iscritti nel Libro soci/socie in seguito alla prima deliberazione utile del Consiglio Esecutivo ed hanno diritto di voto dal momento della loro iscrizione

Articolo 5 – Patrimonio e Risorse economiche  dell’associazione

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
    1. dalle quote ordinarie e straordinarie e di affiliazione sottoscritte dai soci
    2. da elargizioni, donazioni, lasciti di qualsiasi natura disposta dai soci o da terzi per il raggiungimento dei fini sociali e/o di singole iniziative fatto salvo il mantenimento dell’autonomia dell’associazione rispetto all’utilizzo delle risorse economiche e le linee politiche e programmatiche delineate
    3. da beni mobili, ed immobili, a qualsiasi titolo concessi, da parte di soci o terzi, da Enti nazionali e stranieri fatto salvo il mantenimento dell’autonomia dell’associazione rispetto all’utilizzo delle risorse economiche e le linee politiche e programmatiche delineate
  2. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    1. contributi pubblici e privati;
    2. attività di raccolta fondi;
    3. rimborsi da convenzioni;
    4. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
    5. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, comprese le entrate delle attività diverse di cui all’art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s.

Articolo 6 – Economia della associazione

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatta espressa esclusione di qualunque retribuzione delle cariche sociali.
  1. L’esercizio finanziario corrisponde all’anno associativo iniziando il 1 gennaio e terminando il 31 dicembre di ciascun anno
  2. Il Consiglio Esecutivo produce annualmente i relativi bilanci preventivi entro il 30 aprile di ogni anno e consuntivi da approvare in assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale previo parere del CRC e successivamente pubblicare sul sito associativo; il bilancio o rendiconto economico consuntivo redatto secondo gli schemi di bilancio previsti con decreto ministeriale in ottemperanza alle norme del CTS va pubblicato entro il 30 giugno dell’anno successivo la chiusura dell’esercizio sociale ( salvo modifiche di legge )al RUNTS
  3. Il Consiglio Esecutivo delibera eventuali incarichi retribuiti.

Articolo 7 – Organi dell’associazione

  1. Sono organi di AICP ETS
    1. Assemblea Generale
    2. Consiglio Esecutivo
    3. Presidente
    4. Comitato Scientifico
    5. Collegio dei Revisori dei conti
    6. Organo di controllo (nominato se obbligatorio al superamento dei limiti di legge)

Articolo 8 – Assemblea Generale

  1. L’Assemblea Generale è l’organo sovrano di AICP ETS
    1. L’Assemblea Generale è convocata dal/dalla Segretaria/o per via telematica a tutti/e i/le soci/socie ed è validamente costituita,
      1. in prima convocazione, qualora siano presenti i due terzi dei/delle soci/socie
      2. in seconda convocazione, qualora sia presente almeno il dieci percento dei/delle soci/socie
    2. Le delibere dell’Assemblea Generale vengono adottate a maggioranza semplice degli/delle aventi diritto;
    3. si riunisce in via ordinaria, almeno una volta per Anno Associativo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico o bilancio e su mandato del Consiglio Esecutivo o su richiesta al Presidente di almeno il venti percento dei soci
    4. sono compiti dell’assemblea generale
      1. L’approvazione del rendiconto economico o bilancio prodotto dal/dalla Tesoriere/a, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del bilancio sociale.
      2. L’approvazione degli indirizzi di politica associativa;
      3. L’elezione diretta e la revoca del
        1. dei membri del Consiglio Esecutivo
        2. dei membri del Comitato Scientifico
        3. dei membri del Collegio Revisore dei Conti
      4. L’approvazione delle modifiche allo Statuto Nazionale;
      5. L’approvazione delle modifiche al Regolamento Associativo;
      6. La delibera di scioglimento dell’Associazione;
      7. La nomina dei/delle commissari/e liquidatori/liquidatrici;
      8. La devoluzione del patrimonio;
  1. Tutte le delibere dell’Assemblea Generale entrano in vigore al momento della chiusura della stessa, salvo diversamente specificato;
  2. Se non diversamente specificato, le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, di norma all’unanimità o, se questa non è raggiungibile, per voto favorevole di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto presenti
  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente

Articolo 9 – Consiglio Esecutivo

  1. Il Consiglio Esecutivo viene eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da cinque membri, ha durata di tre anni
  2. I membri del consiglio esecutivo eleggono tra loro alla prima riunione successiva all’elezione: Presidente, Segretario, Tesoriere e due Vice-Presidenti
  3. Il Consiglio Esecutivo viene convocato e presieduto dal Presidente almeno due volte l’anno e ogni qualsivoglia ve ne si presenti la necessità, ed in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti.
  4. Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno quattro su cinque membri
    1. possono essere invitati dal Presidente, con diritto di parola ma non di voto, persone esterne al Consiglio Esecutivo
  1. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, di norma all’unanimità o, se questa non è raggiungibile, per voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto presenti,
  2. Il Consiglio Esecutivo
    1. approva il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e gli altri regolamenti previsti;
    2. predispone piani di lavoro in attuazione dei programmi generali e della politica associativa indicati dall’assemblea dei Soci;
    3. esegue le delibere dell’Assemblea dei Soci e pianifica le azioni e le strategie per realizzarle, servendosi anche del supporto di commissioni e/o gruppi di lavoro all’uopo predisposti;
    4. tiene conto dei suggerimenti e degli indirizzi forniti dal Comitato Scientifico e lo consulta direttamente
    5. determina le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
    6. si occupa della redazione degli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati/e;
    7. provvede alla costituzione di organismi associativi, stabilendone con apposita delibera le relative competenze;
    8. si adopera per l’investimento, l’utilizzo e l’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
    9. gestisce il deliberare sulle domande di tesseramento dei/delle soci/socie nel caso di sospensione o rigetto;
    10. gestisce i provvedimenti di radiazione verso i/le soci/socie qualora si dovessero rendere necessari.
    11. verifica annualmente la rappresentatività dell’associazione nei territori regionali e delle province autonome e a livello nazionale, e degli altri criteri necessari all’iscrizione nelle liste delle società accreditate dal Ministero della Salute
    12. redige il bilancio sociale comprendente la verifica e il controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica
  3. Il Tesoriere
    1. redige i bilanci dell’Associazione
    2. cura l’amministrazione economica dell’Associazione;
    3. si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Esecutivo;
    4. fornisce al CRC tutta la documentazione relativa alle finanze associative.
  4. Il Segretario
    1. conserva e cura l’elenco dei soci iscritti
    2. redige i verbali delle riunioni;
    3. conserva la documentazione relativa all’Associazione;
  5. i Vice Presidenti vicariano il Presidente laddove necessario e possono assumere specifiche attività associative identificate dal Consiglio Esecutivo o su mandato del Presidente

Articolo 10 – Presidente

  1. II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
  2. II Presidente svolge le seguenti attività:
    1. coordina l’attività dell’Associazione secondo le norme dello statuto e le linee definite dall’Assemblea dei Soci
    2. convoca e presiede l’Assemblea dei Soci
    3. convoca e presiede le sedute del Consiglio Esecutivo

Articolo 11 – II Comitato Scientifico

  1. II Comitato Scientifico è costituito da almeno sette e massimo undici soci
  2. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno il Responsabile Scientifico che presiede e coordina gli altri membri e li rappresenta
  3. Il Comitato Scientifico
    1. è autonomo nella sua organizzazione,
    2. si interfaccia con il Consiglio Esecutivo e con l’Assemblea
    3. definisce gli orientamenti generali dei programmi formativi e di ricerca e scientifici e culturali
  4. fornisce al Consiglio Esecutivo e al Presidente indicazioni, consigli, suggerimenti, proposte al fine di garantire la coerenza della linea culturale con i principi fondanti dello Statuto associativo
  5. svolge per l’associazione tutte le funzioni previste dalle norme italiane ed Europee in materia di formazione, Educazione Medica Continua, ricerca.

Articolo 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. è eletto dall’assemblea dei soci
  2. è costituito da tre membri
  3. rimane in carica per tre anni
  4. verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione;
  5. esprime in modo unitario il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.
  6. La carica dei revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’associazione.

Articolo 13 – Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico , è nominato su indicazione del consiglio esecutivo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.  

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Rapporti con persone fisiche, enti e altre associazioni

  1. Sono consentite e incoraggiate collaborazioni in qualsiasi forma reciproca con persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali collaborazioni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del AICP e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;
  2. Sono consentiti aiuti e sostegni in qualsiasi forma da parte di persone fisiche, enti o altre associazioni purché tali aiuti e sostegni rispettino i principi, i valori e gli scopi sociali del AICP e non ne limitino in qualsiasi modo la libertà di azione e di espressione;
  3. Non possono essere accettati aiuti e sostegni, di natura economica e non, provenienti da enti con interessi commerciali nel campo della salute;
  4. Non possono essere accettati aiuti e sostegni, di natura economica e non, provenienti da enti che violino il principio d’indipendenza.

Articolo 15 Regolamento Associativo

  1. Il Regolamento Associativo contiene le norme di attuazione dello Statuto e rappresenta il documento di riferimento per la gestione dell’Associazione e per l’esecuzione delle decisioni prese in Assemblea;
  2. L’istituzione del Regolamento avviene alla prima Assemblea utile con votazione a maggioranza assoluta;
  3. Le modifiche al Regolamento Associativo sono proposte dal Consiglio Esecutivo o da almeno cinque soci/socie con mozioni da discutere ed approvare in sede assembleare.

Articolo 16 Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30  giorni dalla data della richiesta scritta formulata all’organo competente alla tenuta del libro sociale.

Articolo 17 – Volontari/ie

volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18 – Lavoratori/trici

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 – Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiore di 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate maggiore 1 mln di euro annui l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 20 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei/delle soci/socie, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia per la prima che per la seconda convocazione, di almeno 4/5 dei voti espressi a favore;
  2. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo  dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore , secondo le seguenti disposizioni dell’Assemblea Generale.
  3. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 – Revisione dello Statuto

  1. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte mediante mozioni da almeno un/a socio/a ordinario/a al Consiglio Esecutivo il quale avrà l’obbligo di presentarla a tutti/e i/le soci/socie mediante pubblicazione telematica;
  2. Affinché la proposta di modifica possa giungere in Assemblea per l’eventuale approvazione, i proponenti dovranno raccogliere adesioni alla proposta almeno del dieci percento dei/delle soci/socie ordinari/ie.
  3. Proposte di modifiche provenienti direttamente dal Consiglio Esecutivo possono essere presentate in Assemblea nel caso in cui ci sia adesione da parte di almeno un terzo dei/delle consiglieri/e;
  4. Lo Statuto viene modificato convocando un’Assemblea straordinaria
    1. validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei/delle soci/socie aventi diritto al voto. Lo statuto viene modificato con voto favorevole di almeno i tre quarti dei/delle soci/socie aventi diritto al voto;
    2. Se tale numero non viene raggiunto, può essere istituita una votazione telematica. La votazione telematica sarà considerata valida se la maggioranza assoluta dei/delle soci/socie aventi diritto al voto esprime una preferenza. Lo Statuto viene modificato con voto favorevole di almeno i tre quarti dei/delle soci/socie aventi diritto al voto.

Articolo 22 – Genere delle cariche elettive

Le denominazioni delle cariche elettive acquisiscono il genere espresso della persona fisica eletta.

Articolo 23 – Articolazioni periferiche

L’Associazione può articolarsi in sezioni periferiche, su deliberazione del Consiglio Esecutivo, e strutturate secondo eventuale apposito regolamento redatto dal Consiglio Esecutivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 24 –  Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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